1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.
2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:
a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo nonché la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;
b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nell'etichettatura e nella pubblicità, come previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici.
3. La presente legge, fatta esclusione per i prodotti della caccia di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:
a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;
b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;
c) mangimi;
d) sementi.
4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:
a) produzione primaria;
b) trasformazione di alimenti e di mangimi;
c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;
d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;
e) esportazione e importazione;
f) immissione sul mercato.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui al presente capo e ai capi II e III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.
6. La presente legge reca norme per il riordino degli istituti di certificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, garantendo la loro obiettività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del medesimo regolamento, e successive modificazioni.
7. La presente legge reca norme per l'istituzione di un Fondo nazionale destinato alla programmazione della ricerca nel campo dell'agricoltura biologica, nonché a garantire con continuità la promozione e a sostenere la commercializzazione dei prodotti derivanti dell'agricoltura biologica.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;
b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;
c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;
d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;
e) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;
f) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;
g) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991;
h) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si
i) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione prevista dall'articolo 3, numero 4), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
l) «gruppo d'offerta»: ogni aggregazione di prodotti agricoli biologici costituita al fine di vendere una gamma di prodotti più ampia e merceologicamente differenziata favorendo uno scambio economicamente più favorevole;
m) «gruppo d'acquisto»: ogni aggregazione di persone costituita al fine di favorire lo scambio di prodotti biologici a un valore più equo ed economicamente vantaggioso.
1. La produzione biologica persegue gli obiettivi di:
a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:
1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;
2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei territori limitrofi alle stesse;
3) salvaguardare le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare,
b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.
1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:
a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;
b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;
c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;
d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi a un concetto univoco di produzione biologica;
e) massimizzare l'impiego di sementi di origine biologica provenienti dal riutilizzo delle stesse sementi.
1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e
a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;
b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, per una quota almeno pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.
1. Al fine di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo all'interno di un filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.
2. Allo scopo di rafforzare la filiera corta e il consumo locale dei prodotti biologici di qualità, è abolita l'IVA sui
1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica, così come previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.
3. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano la produzione biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o di mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.
1. In conformità a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, possono essere utilizzati solo sementi o materiali di ri
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, è
1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite autorità di certificazione con il compito di accertare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti della
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità al disposto dell'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.
1. Sono istituiti i distretti biologici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, per i distretti industriali.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'elenco nazionale dei produttori biologici. L'elenco è articolato in sezioni diverse, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.
3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere registrati anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia autonoma interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi
1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.
4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme della presente legge secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla medesima legge.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.
7. Ai fini del comma 6, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,